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In questa sezione trovate una panoramica dei contenziosi per i quali l'Avv.Francesco Alosi  fornisce un'assistenza qualificata rispondendo alle singole esigenze.

 

Diritto Penale - Diritto Processuale Penale

L’art. 27 della Costituzione stabilisce che “la responsabilità penale è personale”. L’Ordinamento quindi tutela il principio della personalità della responsabilità penale per cui, la natura strettamente personale del reato, implica che nessuno può essere considerato responsabile per un fatto compiuto da altre persone.
Da tale principio consegue che tutte le persone fisiche possono essere considerate soggetti attivi del reato (l’età, le situazioni di anormalità psico-fisica e le immunità non escludono la sussistenza del reato ma incidono solo ed esclusivamente sull’applicabilità o meno della sanzione penale) e quindi assoggettabili alla sanzione penale mentre restano escluse da responsabile penale le persone giuridiche.
Il secondo e il terzo comma dell’art. 27 prevedono rispettivamente che “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva” e che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso dell’umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.
Affinché un comportamento possa essere ritenuto illecito e integrare fattispecie di reato occorre che sia contrario alle norme dell’Ordinamento Giuridico. Per aversi reato occorre il verificarsi delle seguenti circostanze: comportamento volontario del soggetto attivo (autore del reato), sussistenza dell’elemento psicologico (dolo o colpa), nesso di causalità (lega il comportamento attivo del soggetto che agisce al verificarsi dell’evento lesivo) e insussistenza di determinate condizioni che potrebbero determinare la modifica del comportamento da illecito a lecito (le cd. cause scriminanti in presenza delle quali viene meno il contrasto tra un fatto conforme ad una fattispecie incriminatrice e l’intero ordinamento giuridico).
A seconda del comportamento del soggetto agente, si possono distinguere i reati commissivi (l’evento si verifica per un comportamento attivo e volontario del soggetto agente che provoca una lesione a un bene tutelato giuridicamente) e i reati omissivi (il danno si concretizza a seguito di una condotta omissiva del soggetto agente). Per quest’ultima ipotesi, va detto che l’Ordinamento, tra le sue regole generali, impone a chi si trova in determinate situazioni, di agire in un determinato modo. Ai sensi di quanto dispone il secondo comma dell’art. 40 c.p. “non impedire un evento, che si aveva l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.
Il soggetto attivo del reato quindi commette reato per omissione quando si trova in una di quelle situazioni (stabilite dall’Ordinamento) e, con il suo comportamento, contravviene a tali disposizioni e, dalla sua condotta, subisce una lesione un bene giuridicamente tutelato. La sua omissione integra quindi reato e determina l’applicazione di una sanzione penale.
I reati di omissione a loro volta si distinguono in propri (o di pura condotta e consistono nel mancato compimento dell’azione comandata, per la cui sussistenza non occorre il verificarsi di alcun evento materiale) e impropri (o commissivo mediante omissione e consistono nel mancato impedimento di un evento materiale che si aveva l’obbligo di impedire.
I reati possono poi essere distinti in comuni o propri. I primi possono essere commessi indifferentemente da qualunque soggetto mentre i secondi sono riferiti a specifiche persone che rivestono una determinata qualifica (es. pubblico ufficiale nei reati contro la PA). In quest’ultimo tipo di reati vi è dunque una stretta connessione tra il fatto compiuto e la qualità rivestita dal soggetto che lo pone in essere.
A seconda che il bene tutelato giuridicamente sia leso o semplicemente offeso, l’offesa del soggetto attivo può assumere due forme: lesione o messa in pericolo. Sulla base di tale distinzione è poi possibile distingue ulteriormente due tipi di reati: di danno (è necessario che il bene sia stato distrutto e/o danneggiato) e di pericolo (per la sussistenza del reato basta solo che il bene sia stato solo minacciato).
Infine, a seconda della pena prevista dall’Ordinamento, i reati si distinguono in delitti (reati puniti con le pene dell’ergastolo, della reclusione e della multa) e contravvenzioni (reati puniti con le pene dell’arresto o dell’ammenda).

La procedura penale rappresenta, invece, quel complesso di norme giuridiche create dal Legislatore al fine di regolare e disciplinare le varie fasi del procedimento penale che vede coinvolto un determinato soggetto in ordine ad un reato a questi ascritto e con l'osservanza di determinate modalità e garanzie di legge previste dalla Costituzione e da varie norme del codice di procedura penale. L'attuale modello giuridico a cui si ispira la giustizia italiana prevede una sostanziale parità fra accusa e difesa nel corso del dibattimento, il momento centrale di tutto l'intero procedimento, tranne nella fase pre-processuale delle indagini preliminari dove per forza di cose la figura del pubblico ministero è prevalente su quella della difesa. La legge impone che le parti siano tutte tutelate e le norme che regolano il processo penale davanti al giudice sono tali che le ragioni delle parti abbiano uguale tutela giuridica. Il giudice deve essere parte indipendente per poter esercitare la propria funzione giudicante e la stessa è svolta in un contesto di norme che nella forma e nella sostanza regolano l'esercizio del potere giudiziario nell'imporre la pena ovvero determinare le modalità di assoluzione.

In generale possiamo affermare che il diritto processuale penale è un corpus normativo che detta le regole in merito all'esecuzione del procedimento penale con riferimento ai modi, tempi e luoghi dove esso si svolge.

Il dibattimento rappresenta la fase processuale più importante perché è in questa sede che avviene la formazione della prova indispensabile ai fini del giudizio finale. Il procedimento penale si concluderà poi con un provvedimento giudiziale nella forma di una sentenza. Questa può essere di due tipi: sentenza di condanna o di assoluzione. Ricordiamo che l'imputato non è considerato colpevole fino al terzo e ultimo grado di giudizio, ovverosia quello in Corte di Cassazione.

Il sistema procedurale penale in Italia si ispira al cosiddetto "giusto processo", di recente recepito in una legge di fonte assolutamente primaria, la Costituzione, all'art. 111 e che prevede una serie di garanzie per l'imputato che già erano state assorbite da Convenzioni Internazionali, quali il diritto del difensore dell'imputato a esperire indagini in favore del suo assistito e a controinterrogare eventuali testimoni chiamati a deporre sul fatto che ha determinato l'azione penale e il successivo processo.

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