Diritto Penale e Processuale Penale

Nel caso di coinvolgimento personale in un procedimento penale si rende necessaria l’assistenza giudiziale di un Avvocato penalista che abbia una specifica preparazione nelle attività giudiziarie e nelle prassi del Tribunale Penale. La difesa tecnica dell'indagato costituisce certamente uno dei cardini fondamentali dell’esercizio del diritto di difesa, nel senso che solo un adeguato tecnicismo può consentire al soggetto, in particolare imputato o indagato, di difendersi adeguatamente.
Ciò vale a maggior ragione in un processo sempre più articolato ed orientato verso un ruolo di parti, dove al pubblico ministero si attribuisce il ruolo di un’accusa acritica ed al giudice il ruolo di un soggetto terzo, spettatore sempre più privo di poteri di intervento nella ricostruzione della verità storica, mero recettore di una verità processuale derivata dal confronto delle parti.

 I. Definizione di diritto penale - il codice penale italiano

Il diritto penale è l’insieme di norme giuridiche attraverso cui lo Stato proibisce determinati comportamenti umani considerati illeciti, mediante la minaccia di una sanzione criminale.

La conseguenza della violazione di un comportamento proibito è l'applicazione della pena, ovvero di una sofferenza che lo Stato infligge alla persona che ha violato un dovere giuridico. La pena consiste nella privazione o diminuzione di un bene individuale: libertà, patrimonio.

La gravità delle conseguenze che seguono la violazione di un comportamento vietato induce lo Stato a porre rigorosi limiti nell'applicazione delle pene; queste infatti, per essere legalmente comminate, devono essere emanate da un giudice a seguito di un regolare processo penale.

Il comportamento umano vietato dalla legge penale si definisce reato.

Per chiarire quest'ultimo concetto: chiunque, ad esempio, si impossessa di una bicicletta di proprietà di un'altra persona, realizza un comportamento umano che per il nostro diritto penale è un reato, definito furto e previsto nell'articolo 624 del nostro codice.

Il Codice Penale, che nell'attuale momento storico rappresenta il principale complesso di norme giuridiche penali, è entrato in vigore il 1 luglio 1931, e comunemente viene chiamato Codice Rocco, dal nome del Ministro della Giustizia dell'epoca, il quale ne fu anche il principale ispiratore ed artefice.

Nel corso degli anni molte norme del codice hanno subito modificazioni rispetto al testo originario anche ad opera delle molte leggi speciali che lo hanno integrato adeguandolo alle esigenze contemporanee.

Il codice Rocco è diviso in tre libri: il primo tratta Dei reati in generale, il secondo Dei delitti in particolare ed il terzo Delle contravvenzioni in particolare.

Il Codice non si limita alla descrizione dei singoli reati, ma consta anche di tutte quelle disposizioni (la così detta "parte generale") che configurano gli elementi del reato, disciplinano i soggetti di questo, regolano l'applicazione della pena, prevedono cause di esclusione e di estinzione del reato e delineano tutti gli istituti predisposti per il funzionamento del sistema.
 
 

STRUTTURA DEL CODICE PENALE:
 
 

LIBRO PRIMO: DEI REATI IN GENERALE

PARTE GENERALE

LIBRO SECONDO: DEI DELITTI IN PARTICOLARE

PARTE SPECIALE

LIBRO TERZO: DELLE CONTRAVVENZIONI

PARTE SPECIALE
 
 

Le disposizioni descrittive delle varie figure di reato sono contenute nella parte seconda del codice penale, detta anche parte speciale, nonché in molte leggi speciali.

Nella parte generale del codice non è invece contenuta alcuna norma incriminatrice, bensì un complesso di disposizioni da ricondurre al concetto di norma penale in senso lato, con la funzione di integrare la norma incriminatrice. Vi sono collocate ad esempio, le norme che disciplinano la volontà nella condotta illecita oppure il nesso di causalità tra la condotta dell’agente e l’evento.

Nella medesima parte del codice penale sono contenute anche le norme che regolano i casi di non applicabilità della legge penale o di estinzione del reato.

Il soggetto autore del reato si definisce reo nel diritto penale sostanziale.

In linea di principio chiunque può essere autore di un reato, purché sia una persona fisica, (non esiste la responsabilità penale di un animale né di una società o di un ente). Per alcune figure criminose è richiesta una particolare qualità o posizione del soggetto agente: mentre chiunque può essere autore di un furto, nel reato di corruzione occorre che il soggetto attivo sia un Pubblico Ufficiale.
 
 

II. Le fonti del diritto penale

La norma penale è sempre una manifestazione del potere sovrano dello Stato. La materia delle fonti è dominata dal principio sintetizzato nel brocardo latino nullum crimen nulla poena sine lege.

Tale principio, detto di stretta legalità, è stabilito nell'articolo 1 del codice penale: Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.

La Costituzione della Repubblica, emanata nel 1948, riafferma il medesimo principio nell'art. 25 comma secondo, nel quale si dice: Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Da quanto evidenziato deriva la conseguenza che unica fonte del diritto penale è il diritto positivo, ovvero la legge emanata dallo Stato; si tratta di un ordinamento detto "chiuso".

L'articolo 1 del codice penale, rappresenta infatti una vera e propria norma di sbarramento in quanto configura un limite che il giudice, nell'applicare la legge, non può in alcun caso superare.

La massima riassuntiva del principio ha sicuramente un contenuto più che altro politico: costituisce infatti una garanzia di democrazia e di certezza del diritto per tutti i cittadini.

L'importanza di tale principio, universalmente ritenuto un caposaldo di tutte le libertà civili, determina la sua inclusione nella Carta Costituzionale.

Dal principio appena indicato derivano:

1) il principio di riserva di legge;

2) il principio di tassatività o determinatezza della fattispecie penale;

3) il principio di tipicità dell'illecito e delle sanzioni penali.

Il primo comporta il divieto di punire un determinato comportamento in mancanza di una specifica norma di legge che lo configuri come reato: esso esclude quindi, dalle fonti del diritto penale sia quelle non scritte, che quelle di origine diversa rispetto alla legge statale.

Tale principio è giustificato da esigenze di certezza del diritto e soprattutto da esigenze di garanzia per i cittadini contro i possibili arbitri del potere giudiziario e di quello esecutivo.

Il principio di tassatività o determinatezza della fattispecie penale evita che possa essere il giudice, in sede di applicazione della norma penale, a determinare la fattispecie di reato.

Perché sia rispettato tale principio, è necessario che il precetto sia formulato in modo preciso e determinato.

Il principio di tipicità deriva direttamente da quello di tassatività; il reato deve essere infatti tipico e nominato.

Ad esempio, il reato di furto è soltanto quello descritto nell'articolo 624 del codice; qualsiasi comportamento al di fuori di quanto descritto dalla norma non potrà essere ricondotto alla fattispecie tipica del reato indicato.
 
 

III. Distinzione tra diritto penale sostanziale e diritto penale processuale

Il concetto di diritto penale in precedenza individuato, riguarda il così detto diritto penale sostanziale, dal quale va tenuto distinto il diritto penale processuale.

Quest'ultimo attiene allo svolgimento del processo penale, ovvero quel procedimento giurisdizionale a conclusione del quale è possibile individuare l'autore del reato e quindi condannarlo a scontare la pena.

In una visione moderna, tuttavia, il processo penale va considerato come un insieme di norme poste a garanzia del cittadino, affinché questi venga perseguito nel rispetto di regole sancite dal legislatore in linea con i principi espressi dalla Carta Costituzionale e dalla Carte Internazionali di tutela delle garanzie degli individui.

In Italia l'attuale disciplina del processo penale è stata introdotta nel 1988.

L'individuazione della natura di una norma penale va fatta, in linea di massima in base alla sua collocazione nel corpo del codice di procedura penale o in quello di diritto penale sostanziale.

Tale criterio tuttavia non ha valore assoluto in quanto alcune norme trovano posto in un codice pur avendo una natura diversa. Il criterio decisivo è quello della funzione della norma.

Quando questa è diretta a stabilire le condizioni di esistenza di un reato, la specie e le modalità della sanzione si parla di norme di diritto sostanziale; quando è intesa a disciplinare l'accertamento del reato di norme di diritto processuale.
 
 

IV. La legge penale

La legge penale è costituta da un insieme di disposizioni caratterizzate principalmente dalla loro imperatività, componente necessaria per la realizzazione dell'obiettivo fondamentale: la conservazione e lo sviluppo della comunità sociale.

Il comando, contenuto costantemente nella norma penale, proibisce al cittadino alcuni comportamenti ritenuti dannosi per la comunità, secondo la valutazione del Legislatore.

Questa ha inoltre carattere Statuale; essa proviene infatti esclusivamente dallo Stato. Non esistono norme penali emanate da altri enti statali o territoriali.

Non esistono neppure norme di diritto penale emanate da enti internazionali, e le prescrizioni contenute nelle Convenzioni internazionali, come ad esempio quelle riguardanti la pirateria aerea o il terrorismo internazionale, hanno forza vincolante nel nostro Stato solo a condizione che siano state approvate e rese esecutive mediante una legge ordinaria.

4.1. Struttura della norma penale

La norma penale è composta di due elementi definiti precetto e sanzione.

Il precetto consiste nel divieto di compiere un determinato fatto (ad esempio: chiunque cagiona la morte di un uomo), la sanzione descrive la misura della pena da infliggere in seguito all'inosservanza del precetto (ad esempio: è punito con la pena della reclusione non inferiore ad anni 24). La sanzione penale incide sul diritto di libertà della persona, e fino a qualche tempo addietro anche sulla vita. La pena di morte era prevista infatti dall'art. 21 del codice penale, successivamente abrogato.

Le disposizioni composte da precetto e sanzione sono dette norme penali incriminatrici o costitutive.

Vicine alle norme incriminatrici, si trovano alcune disposizioni di carattere complementare o accessorio, dette anche dichiarative, esplicative e interpretative.

Ad esempio, accanto alle norme che prescrivono reati commessi dai Pubblici Ufficiali (corruzione), esistono alcune disposizioni dirette ad individuare, agli effetti penali, la nozione stessa di Pubblico Ufficiale.

Il precetto alcune volte descrive la condotta in maniera generica. Occorre in questi casi una integrazione, o meglio una specificazione da parte di un'altra norma o di un regolamento, che dia operatività alla norma penale. Si parla in tali casi di norma penale in bianco.

L'articolo 329 del codice penale, ad esempio, punisce il militare o l'agente della forza pubblica il quale rifiuti o ritardi indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'autorità competente. Il contenuto della richiesta di cui parla la norma, dovrà essere individuato caso per caso facendo riferimento ad altri atti amministrativi, altrimenti il precetto si presenta senza concretezza e attualità.

4.2. Efficacia della legge penale

La legge penale, come ogni altra norma giuridica presenta dei limiti di applicazione sia in relazione al tempo che allo spazio.

Caratteristico del sistema penale è il principio di irretroattività della legge penale, conseguenza diretta del principio di legalità.

Nessuno, infatti, può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Questo principio, sancito nell'art. 2 del codice, oltre che nell'art. 25 della Costituzione, vale solo per le norme incriminatrici, ovvero per quelle che descrivono ipotesi di reato (art. 624 c.p. - furto).

Quando invece si tratta di norme che aboliscono reati, vige il principio opposto, detto della non ultrattività della legge penale, nel senso che nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisca reato, e, se vi è stata una sentenza di condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Nel caso in cui si succedano due norme penali nel tempo che, pur lasciando ferma la configurazione del reato, differiscano per quanto concerne il contenuto delle loro prescrizioni, si applica sempre la norma più favorevole al reo.

Qualora ad esempio si modifica l'art. 624 codice penale che disciplina il reato di furto, e si prevede che dovrà applicarsi una pena inferiore rispetto a quella oggi prevista, anche per i furti commessi prima della modifica legislativa si applicherà la pena inferiore.

La legge penale ha un campo di applicazione anche nello spazio.

Regola fondamentale in proposito è quella della Territorialità della legge penale, nel senso che la legge italiana si applica ai cittadini o stranieri che si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale.

L'articolo 6 del codice penale stabilisce infatti che chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana.

Esiste tuttavia un complesso di eccezioni del principio di territorialità che determinano, per taluni casi, l'applicazione della legge penale italiana per reati commessi all'estero, anche se in questi casi, l'applicazione della legge italiana, è subordinata ad un atto di impulso da parte del Ministro della Giustizia.
 
 

V. Il reato

Il reato viene comunemente definito ogni fatto al quale l'ordinamento giuridico ricongiunge come conseguenza la pena.

Il concetto di reato si presta a molte elaborazioni di carattere storico, sociologico, giuridico comparato, tuttavia è sufficiente in questa sede evidenziare che esso si inquadra tra i fatti giuridici produttivi di conseguenze (pena ed altri effetti) e tra questi è identificato come fatto illecito.

Ogni figura di reato ha una denominazione detta titolo di reato: es. l'articolo 575 del codice penale ha come titolo omicidio e descrive la condotta di chi uccide un'altra persona, prescrivendone come conseguenza una sanzione (non meno di anni 24 di reclusione).

All'interno del concetto di reato esistono varie distinzioni, tuttavia una su tutte è quella che distingue le contravvenzioni dai delitti.

Sono definiti delitti quei reati descritti nel codice penale dall'articolo 241 al 649, invece sono contravvenzioni i reati che vanno dall'articolo 650 al 734.

Il criterio formale da seguire per l'analisi delle differenze è enunciato nell'articolo 39 del codice penale, in cui si dice che i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice.

Per i delitti infatti si prevede la pena della reclusione o della multa; per le contravvenzioni quella dell'arresto o dell'ammenda. Prescindendo dalla distinzione nominalistica, i vari tipi di pena appena indicati non presentano differenze sul piano sostanziale.

Un criterio sostanziale di distinzione tra delitti e contravvenzioni non è stato ancora fornito dalla dottrina; tanto per avere qualche riferimento giova considerare che una differenza si può fondare sulla maggiore gravità di offesa causata dai delitti alla comunità sociale.

5.1. Elementi del reato

Il reato si compone di elementi essenziali e accidentali.

I primi determinano l'esistenza del reato, i secondi si aggiungono al reato già esistente ed influiscono soltanto sulla gravità dello stesso e sulla pena. Rubare una bicicletta, ad esempio, integra il reato di furto sanzionato dall'art. 624 del codice; commettere il fatto in più di tre persone determina l'applicazione di una circostanza aggravante, con conseguente applicazione di una pena più grave. In quest'ultimo caso il reato sarà composto dagli elementi essenziali e dall'elemento accidentale della circostanza aggravante.

Gli elementi costitutivi sono presenti in tutti i reati e determinano l'esistenza di questi.

Essi sono l'elemento soggettivo (l'atteggiamento psicologico del soggetto che commette il reato) e quello oggettivo (l'azione, l'omissione compiuta dal soggetto e l'evento che ne consegue).

5.2. Elemento oggettivo del reato

L'elemento oggettivo del reato si compone della condotta, dell’evento e del nesso di causalità. La condotta può concretizzarsi in un’azione o anche in una omissione (non realizzare un comportamento prescritto dalla legge).

Quale sia concretamente la condotta di reato dipende dal modo in cui il legislatore ha strutturato il fatto che può dar luogo ad un reato.

Quando la norma vieta un comportamento l'elemento oggettivo del reato è una azione in senso proprio. Nel reato di furto, ad esempio, è punito chi si impossessa della cosa mobile altrui (es. una bicicletta); in questo caso l'elemento oggettivo è l’azione positiva dell'impossessamento.

Allorquando la norma impone un determinato comportamento l'elemento oggettivo si configura nell'omissione, ossia nel non tenere il comportamento che la norma vuole sia tenuto.

Il Pubblico ufficiale, per fare un esempio, il quale omette di denunciare all'autorità giudiziaria un reato, è punito ai sensi dell'articolo 361 del codice penale. In questo caso l'elemento oggettivo è la mancata denuncia.

L'evento è rappresentato dalla lesione del bene o interesse giuridico protetto dalla norma (ad esempio la vita di un uomo nel reato di omicidio), ma può anche considerarsi la realizzazione del fatto naturale che integra il reato (ad esempio nell'omicidio l'evento naturale è la morte dell'uomo).

Occorre ricordare che un evento in senso naturalistico non è presente in tutti i reati, ma solo in quelli così detti materiali (omicidio), manca invece in altri reati detti di mera condotta (in tal senso vale come esempio il delitto previsto nell’articolo 276 del codice penale che punisce chiunque attenta alla vita del Presidente della Repubblica. Qui rileva esclusivamente la condotta del soggetto agente senza alcun riferimento all’evento eventualmente causato).

Non basta però che un soggetto compia un'azione vietata, né basta che produca un evento configurato dalla legge. Occorre infatti che tra l'azione o l'omissione e l'evento esista un rapporto di causa ed effetto. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Con questa dizione l'articolo 40 del codice penale descrive il nesso di causalità, inteso come uno sbarramento alla punibilità quando un determinato fatto non sia collegabile all'azione o all'omissione di un soggetto.

5.3. Elemento soggettivo del reato

Per la realizzazione di un reato, oltre al fatto materiale, occorre un nesso psicologico tra il soggetto agente e l'evento lesivo. E' necessario cioè l'attribuibilità del singolo fatto di reato alla volontà antidoverosa del soggetto (il furto della bicicletta, ad esempio, richiede che il ladro abbia voluto rubarla).

Principio cardine del nostro sistema penale è quello della colpevolezza, o meglio specificata come la volontà colpevole, che non è solo un elemento essenziale del reato, ma anche un criterio di commisurazione della pena.

Il primo aspetto dell'elemento soggettivo concerne l'azione o l'omissione la quale deve essere compiuta con coscienza e volontà, come previsto dall'articolo 42 comma 1 del codice penale.

Per coscienza si intende la consapevolezza di compiere una determinata azione; per volontà si intende la libertà nella determinazione di compierla.

Mentre per le contravvenzioni è sufficiente la coscienza e volontà dell'azione, per i delitti si richiede un rapporto soggettivo specifico tra soggetto e azione che può identificarsi nella sussistenza della volontà di compiere il fatto (dolo) o nella negligenza nell'agire (colpa).

Il dolo, elemento soggettivo principale del nostro sistema penale, si ha quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione o dell'omissione da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria condotta (articolo 43 codice penale).

Dolo è pertanto la volontà di compiere un fatto che la legge contempla come reato e si compone di due momenti: la previsione o rappresentazione dell'evento come conseguenza dell'azione o dell'omissione e la volizione dell'evento.

Si configura l'ipotesi di reato colposo, o contro l'intenzione quando l'evento anche se preveduto non è voluto dall'agente, e si verifica a causa di negligenza, imperizia o imprudenza, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti ordini o discipline (articolo 43 codice penale).

Perché sussista la colpa, è necessario dunque un elemento negativo ovvero la mancanza di volontà del fatto, ed uno positivo, ovvero che l'evento si verifichi come conseguenza di negligenza o imperizia o imprudenza dell'agente.

La negligenza consiste specificamente nel mancato uso di attenzione, l'imprudenza deriva da un comportamento avventato. L'imperizia invece deriva dalla mancanza delle conoscenze tecniche specifiche richieste per il compimento di una certa attività professionale.

Qualora il soggetto che compie una certa attività ha l'obbligo di rispettare regolamenti o leggi, è responsabile a titolo di colpa se dal mancato rispetto di queste scaturisce un evento dannoso.

Al fine di rendere più chiara la differenza tra il dolo e la colpa, è sufficiente dire che vi è dolo nel caso in cui volontariamente un soggetto uccide puntando la pistola e facendo fuoco su un altro soggetto; l'agente risponde a titolo di colpa nel caso in cui, alla guida di un'autovettura ad elevata velocità, cagionerà la morte di un pedone che attraversa la strada sulle strisce pedonali.
 
 

VI Il Sistema Sanzionatorio

La sanzione penale può essere applicata al reo con diverse finalità. Essa può, infatti, avere una funzione retributiva, oppure di prevenzione generale o, infine di prevenzione speciale secondo il valore che un determinato ordinamento vuole attribuirle.

La sanzione penale ha una funzione di carattere retributivo quando è applicata come “compenso” per il danno derivato alla collettività o al singolo dalla condotta illecita, e sarà, in tal caso, proporzionata alla gravità del reato commesso.

L’idea di prevenzione generale si fonda, invece, sul presupposto che la minaccia dell’applicazione della sanzione, a seguito della commissione di un reato, serve a distogliere la generalità degli individui dal compiere fatti socialmente dannosi.

La sanzione penale risponde, infine, ad un’esigenza di prevenzione speciale, quando l’inflizione della pena ad un soggetto serve ad evitare che lo stesso compia in futuro altri reati.

Partendo dal presupposto che il concetto di sanzione penale non si basa esclusivamente sulla pena, ma si estende anche alle misure di sicurezza - cioè a misure ulteriori, che conseguono sempre alla commissione del reato, ma la cui funzione si differenzia da quella delle pene in senso stretto, poiché tendono a risocializzare l’autore di un reato in quanto soggetto socialmente pericoloso - va evidenziato come il codice Rocco ha introdotto nell’ordinamento italiano il sistema del “doppio binario”.

Secondo tale sistema si prevede accanto ed in aggiunta alla pena tradizionalmente inflitta sul presupposto della colpevolezza, una misura di sicurezza fondata sulla pericolosità sociale del reo e volta alla sua risocializzazione.

Alla pena viene affidata una funzione di prevenzione generale, mentre alla misura di sicurezza è affidata una funzione di prevenzione speciale.

A ben vedere, dunque, l’intento del legislatore del 1930 è stato quello di non attribuire un ruolo autonomo alla funzione retributiva della sanzione penale, facendola, invece, rientrare nell’ambito della funzione di prevenzione generale, poiché, così come affermato nei lavori preparatori al codice penale, la soddisfazione che il sentimento pubblico riceve dall’applicazione della pena, evita le vendette e le rappresaglie.

L’intento del codice Rocco è comunque stato superato dall’entrata in vigore della Costituzione, dal momento che in essa si afferma che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” (art. 27 della Costituzione).

La sanzione penale ha così assunto una finalità nuova e più consona all’esigenza di un ordinamento di stampo democratico quale è quello italiano, di soddisfare l’idea di prevenzione speciale attraverso la rieducazione del reo.

La sanzione penale può essere pecuniaria - consistente cioè nell’imposizione del pagamento di una somma di denaro - o detentiva - consistente nella privazione della libertà personale.

Come già evidenziato nel capitolo V, le pene principali stabilite dal codice penale per i delitti sono l’ergastolo, la reclusione e la multa, mentre le pene principali per le contravvenzioni sono l’arresto e l’ammenda (art. 17 c.p.).

L’ergastolo consiste nella privazione della libertà personale per tutta la vita del condannato ed è una pena che viene applicata solo a chi commette delitti di estrema gravità.

La reclusione è la pena detentiva stabilita per i delitti, che consiste nella privazione della libertà personale del condannato per un periodo che va da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 24 anni.

La multa è la pena pecuniaria stabilita per i delitti e consiste nel pagamento di una somma di denaro allo Stato che va da un minimo di L. 10.000 ad un massimo di L. 10.000.000.

L’arresto è la pena detentiva stabilita per le contravvenzioni, consistente nella privazione della libertà personale del condannato per un periodo che va da un minimo di 5 giorni ad un massimo di 3 anni.

L’ammenda, infine, è la pena pecuniaria prevista per le contravvenzioni, consistente nel pagamento di una somma di denaro allo Stato, non inferiore a L. 4.000 e non superiore a L. 2.000.000.

Accanto alle pene principali sono previste, poi, le cosiddette pene accessorie che vengono applicate al reo, oltre alle pene principali, con una funzione di prevenzione speciale.

Esse sono volte, infatti, ad evitare che il reo commetta nuovamente un reato e sono disciplinate tanto nel codice penale quanto in altri settori dell’ordinamento.
 
 

VII. Il processo penale in italia

Il processo penale italiano è disciplinato dal codice di procedura penale entrato in vigore il 24 ottobre 1989, in sostituzione della normativa del 1930, innovando, rispetto a quest'ultima, l'intera struttura del processo, nonché i principi ispiratori.

Il codice attuale si divide in 2 parti costituite rispettivamente di 4 e 7 libri, ciascuno dei quali raggruppa gli articoli in titoli, distinti in capi, che a volte si frazionano in sezioni.

La prima parte è caratterizzata dalla descrizione dei soggetti del processo, mentre la seconda che si occupa della fase dinamica, descrive le varie fasi e tipologie processuali .

7.1 Principi ispiratori del codice di procedura penale

Il nuovo codice introduce un principio ispiratore diverso, per non dire contrapposto al vecchio; nel preambolo del codice, si afferma infatti che la legge processuale penale deve attuare i principi della Costituzione e le norme delle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona, secondo i caratteri del sistema accusatorio.

Tale sistema si struttura sul modello della contesa tra le parti, con netta contrapposizione tra una accusa ed una difesa in una sorta di duello giudiziario regolato da un organo al di sopra dei due contendenti: il giudice.

I ruoli dell'accusa, della difesa e del giudice sono nettamente differenziati.

Nella legge con cui il Parlamento italiano conferisce al Governo la delega ad emanare il codice di procedura penale, detta comunemente legge delega ( legge n. 81 del 16 febbraio 1987) non si parla di un sistema accusatorio genericamente indicato, quasi si trattasse di una entità avente valore assoluto, bensì di un sistema caratterizzato da alcuni elementi determinati.

Tali principi sono così sintetizzabili:

  1. massima semplificazione nello svolgimento del processo;
  2. adozione del metodo orale nel dibattimento;
  3. partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del processo.

I suddetti principi si ispirano a quelli contenuti nella Costituzione della Repubblica, nonché nelle Convenzioni Internazionali ratificate dall'Italia relative ai diritti della persona ed al processo penale.

Piattaforma sicura ed univoca per l'effettivo riconoscimento dei diritti dell'individuo sottoposto a procedimento penale è la Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo approvata dall'Assemblea dell'O.N.U. il 10 dicembre 1948, seguita dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali del 1950 e dal Patto internazionale sui diritti civili e politici approvato dall'Assemblea dell'O.N.U. nel 1966.

Seppur non raccolti ed organizzati sistematicamente, nella Costituzione sono contenuti diversi riferimenti ai principi generali del processo con esclusione delle regole tecniche lasciate alle apposite normative specifiche.

Principio cardine è quello che stabilisce che davanti alla legge tutti i cittadini hanno pari dignità senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, ed è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale impeditivi dello sviluppo della persona. (art. 3 Costituzione).

La parità di trattamento tra i cittadini nel procedimento penale si persegue con regole che definiscono in modo rigoroso la funzione dell'organo dell'accusa, ovvero il soggetto che dà impulso al processo. Questo definito Pubblico Ministero, ha l'obbligo di esercitare l'azione penale e a tal fine dispone direttamente della Polizia giudiziaria (art. 112 Costituz.).

Titolare di funzioni diverse e distinte è il giudice, preposto all'esercizio della funzione giurisdizionale, che amministra in nome del Popolo Italiano ed è sottoposto esclusivamente alla legge (art. 101 Cost.).

La persona sottoposta alle indagini, ovvero colui che è sospettato di aver commesso il reato, gode del diritto alla giurisdizione e la sua difesa è inviolabile in ogni stato e grado del procedimento stesso.

Anche ai poveri vanno assicurati, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione; in questi casi sarà lo Stato a sostenere le spese legali.

La libertà della persona è considerata inviolabile, tuttavia sono consentite forme di detenzione, ispezione, o qualsiasi altra restrizione, unicamente a seguito di un provvedimento motivato dell'Autorità Giudiziaria ammesso nei soli casi previsti dalla legge.

Limiti rigorosissimi sono dunque posti a fondamento delle restrizioni della libertà personale, tant'è che sebbene sia prevista la possibilità di un fermo eseguito dalla Polizia, esso deve essere convalidato entro 48 ore dalla Autorità giudiziaria a pena di decadenza.

In ogni caso, nel codice di procedura penale è recepito il principio sancito nella Costituzione all'art. 27 e nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo che impone di considerare innocente ogni individuo sottoposto a processo fino alla sentenza definitiva di condanna, ovvero fino a quando la sua colpevolezza sia stata legalmente accertata.

Comunemente si assume che tale accertamento è considerato legale quando l'imputato:

  1. sia informato nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato della natura e dei motivi dell'accusa;
  2. disponga del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la difesa;
  3. sia stato difeso da un avvocato di propria fiducia;
  4. sia messo in grado di interrogare i testimoni a carico ed ottenga la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico.

I principi sanciti nel Patto internazionale sui diritti civili e politici recepiti nel nostro sistema processuale penale riguardano particolarmente il tema delle libertà fondamentali.

Si prevede infatti il diritto di tutti i cittadini privati della libertà fondamentale di essere trattati con umanità e con il rispetto della dignità inerente alla persona.

Ulteriore principio del processo è il diritto dell'imputato e della pubblica accusa di sottoporre la sentenza al vaglio di un giudice di grado superiore, il quale valuterà in forma critica la decisione emessa dal giudice di primo grado.

7.2 Struttura del procedimento penale

Il procedimento penale, inteso in senso lato, è costituito dall'insieme degli atti integranti le indagini preliminari e di quelli costituenti il vero e proprio processo.

La distinzione tra procedimento per le indagini preliminari e processo ha lo scopo di differenziare i ruoli e gli spazi di intervento del magistrato che rappresenta la pubblica accusa (detto Pubblico Ministero) dalla funzione di giudice.

Il magistrato del Pubblico Ministero (PM), organo appartenente all'ordine giudiziario, ma privo di poteri giurisdizionali, svolge l'attività di indagine una volta acquisita una notizia di reato.

Egli dirige le indagini avvalendosi dell'ausilio della Polizia Giudiziaria nella ricerca, individuazione, acquisizione degli elementi accusatori; come previsto dalla legge, deve inoltre approfondire tutti i filoni delle indagini, svolgendo accertamenti anche sui fatti e le circostanze favorevoli al soggetto sottoposto alle indagini.

Non raccolta di prove, quindi, da far confluire nel successivo dibattimento, ma individuazione degli elementi di accusa utili a fondare le determinazioni in attesa del processo.

Il momento del passaggio dal procedimento per le indagini preliminari al processo è segnato dalla apparizione della figura di un giudice. Il PM si rivolge infatti, a questo per chiedere il processo, vale a dire il giudizio giurisdizionale sul fatto contestato al sospettato di un reato.

E' questo il momento dell'effettivo esercizio dell'azione penale, attività che la Costituzione e il codice di procedura penale attribuiscono in via esclusiva all'organo dell'accusa.

Va detto che lo stesso PM si rivolgerà al giudice anche per chiedere il controllo sul giudizio di insussistenza delle condizioni per promuovere l'azione penale, allorquando, all'esito delle indagini espletate, ritiene di poter richiedere l'archiviazione della notizia di reato.

7.3. L'esercizio dell'azione penale

Il Pubblico Ministero, a conclusione delle indagini preliminari, qualora ritenga esistenti elementi di colpevolezza, sottopone al giudice la richiesta di celebrare il processo a carico del sospettato.

Tale comportamento dell'organo dell'accusa si definisce tecnicamente esercizio dell'azione penale.

Il quadro normativo prevede che il PM eserciti l'azione penale formulando l'imputazione attraverso la richiesta di rinvio a giudizio.

Con la richiesta di rinvio a giudizio si introduce il processo di tipo ordinario che si sviluppa attraverso le fasi dell'udienza preliminare e del dibattimento.

Il giudice dell'udienza preliminare dovrà esclusivamente verificare se sussistono gli elementi sufficienti a sostenere una accusa in dibattimento.

L'udienza preliminare non ha altra funzione se non quella di impedire che confluiscano in un dibattimento imputazioni prive di fondamento.

Se il giudice al termine dell'udienza preliminare riterrà l'accusa suffragata da elementi sufficienti, emetterà il decreto di rinvio a giudizio dell'imputato; altrimenti proscioglierà l'imputato dall'accusa con la sentenza di non luogo a procedere (così definita dall'art. 425 codice di procedura penale).

7.4. Il dibattimento

Il provvedimento di rinvio a giudizio dell'imputato introduce la fase più importante del processo: il dibattimento.

E' questa la sede in cui le parti ed il giudice verificano i fatti oggetto dell'imputazione attraverso l'istruttoria dibattimentale (si definisce così il momento in cui vengono acquisite le prove, ad esempio viene sentito un testimone).

Il giudizio si svolge secondo i seguenti principi:

- dell'oralità, posto a garanzia del dialogo tra le parti e il giudice, con ampi limiti alla lettura di documenti preformati;

- della pubblicità, garanzia della regolare amministrazione della giustizia da parte dei cittadini;

- dell'immediatezza, espressione dell'oralità posta a tutela del contatto diretto, senza intermediazione, tra la fonte della prova ed il giudice;

- della concentrazione degli atti nello spazio e nel tempo per garantire lo svolgimento del dibattimento senza soluzione di continuità e per giungere rapidamente alla conclusione.

Il momento centrale del dibattimento è rappresentato dalla fase dell'acquisizione probatoria.

Essa riguarda l'esame dei testimoni, l'espletamento di perizie, l'esame delle parti private (imputati).

L'esame dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti si svolge con il metodo c.d. cross examination; la regola del contraddittorio esige infatti che all'esame condotto dalla parte richiedente il testimone, segua un controesame condotto dalla controparte.

Naturalmente, mentre l'esame tende ad evidenziare l'elemento utile alla prova di un fatto, il controesame persegue l'obiettivo di sollecitare il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di esame.

La fase successiva al dibattimento è quella caratterizzata dal momento della deliberazione del giudice, il quale formula un giudizio secondo il suo libero convincimento.

Il convincimento del giudice è contenuto in un atto che avrà la forma della sentenza. Questa contiene oltre alla applicazione della norma al caso concreto anche la motivazione, cioè le ragioni di tale applicazione.

Le sentenze pronunciate in giudizio possono essere di proscioglimento o di condanna.

Le sentenze di proscioglimento si differenziano in :

- sentenza di non doversi procedere, che viene pronunciata quando l’azione penale non doveva essere iniziata o non doveva essere proseguita, ovvero quando la prova dell’esistenza di una condotta di procedibilità è insufficiente o contraddittoria;

- sentenza di assoluzione, pronunciata quando il fatto così come descritto nell’imputazione non sussiste, quando l’imputato non lo ha commesso, quando il fatto non costituisce reato ovvero quando il reato è stato commesso da persona non imputabile, o non punibile per un’altra ragione.

Se l’imputato risulta colpevole del reato che gli è stato contestato, il giudice pronuncia sentenza di condanna applicando la pena e l’eventuale misura di sicurezza.

7.5. Procedimenti alternativi

Accanto al processo ordinario, il legislatore prevede la possibilità che il medesimo si svolga con procedimenti alternativi al dibattimento.

Questi sono caratterizzati dal fatto che la definizione del procedimento è anticipata perché la decisione del giudice è adottata in momenti del processo diversi dal dibattimento.

Queste procedure, dette anche riti alternativi, sono percorribili unicamente se vi è la concorrente volontà delle parti (accusa e difesa), che devono trovare seri vantaggi nella prospettiva di rinunciare al dibattimento.

Per l’imputato i vantaggi concreti sono due: la celerità con cui si svolgerà il processo e la prospettiva di ottenere uno sconto di pena in caso di sentenza di condanna (in tal senso i riti alternativi vengono definiti premiali).

I riti alternativi al dibattimento si possono dividere in due categorie, una che comprende il giudizio abbreviato e il patteggiamento, l'altra comprende il giudizio immediato e il giudizio direttissimo.

Il giudizio abbreviato si svolge durante l'udienza preliminare con la decisione del giudice formata valutando esclusivamente il contenuto degli atti acquisiti fino a quel momento.

Il patteggiamento è un accordo tra accusa e difesa sulla colpevolezza e sulla pena da infliggere all'imputato.

I riti appartenenti a questa categoria si caratterizzano per la mancanza del dibattimento e per la riduzione di pena che automaticamente si applicherà all'imputato in caso di condanna.

Il giudizio immediato e quello direttissimo si caratterizzano per il fatto che manca in entrambi la fase dell'udienza preliminare; si passa direttamente al giudizio perché esiste una evidenza probatoria dei fatti contestati.

7.6 L’esecuzione

Perché possa essere applicata la pena inflitta ad un soggetto con sentenza di condanna, occorre che la stessa sentenza sia irrevocabile, è necessario, dunque, che contro di essa non sia ammessa impugnazione, ovvero che siano decorsi i termini per proporre impugnazione o, infine, che l’impugnazione sia stata dichiarata inammissibile.

L’organo al quale è attribuito il compito di curare l’esecuzione dei provvedimenti divenuti irrevocabili è il Pubblico Ministero, il quale, nel caso in cui si debba eseguire una sentenza di condanna a pena detentiva, emette un “ordine di esecuzione” con il quale dispone la carcerazione del condannato.

Qualora, invece, si debba eseguire una sentenza di condanna a pena pecuniaria, è la cancelleria del Giudice dell’esecuzione (che è il giudice che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile) a notificare al condannato un precetto contenente l’ingiunzione di pagamento, con l’indicazione dell’ammontare della pena e della data entro cui pagare.

Qualora la somma non sia recuperata gli atti sono trasmessi al Pubblico Ministero affinché promuova la procedura per la conversione in sanzione sostitutiva.

Può accadere che nella fase dell’esecuzione emergano fatti giuridici, sopravvenuti o preesistenti, che incidono sull’efficacia esecutiva del provvedimento, in tal caso è sempre necessario l’intervento del Giudice dell’esecuzione, che dovrà, appunto, esaminare tutte le questioni sorte nella fase esecutiva.
 
 

VIII. Il processo penale minorile

Il procedimento penale minorile è disciplinato dal D.P.R. 22 settembre 1988 n.448.

Il Legislatore ha voluto disciplinare autonomamente il processo a carico di imputati che non hanno compiuto i diciotto anni al momento della commissione del reato, al fine di offrire agli stessi una particolare tutela cosicché il minore, in via di formazione, che ha commesso un reato, prenda coscienza del crimine commesso e venga, il più rapidamente possibile, reinserito nella società, piuttosto che punito.

Nel procedimento a carico di minorenni si applicano le disposizioni contenute nel suddetto decreto n. 448/1988 e, per quanto da esse non previsto, si fa ricorso alle disposizioni del codice di procedura penale

Tra le fondamentali differenze che vi sono tra il processo ordinario e quello minorile emerge, in primo luogo, la non pubblicità delle udienze ed il divieto di divulgazione di notizie ed immagini idonee a consentire l’identificazione del minore.

Nel processo minorile, poi, il tema della libertà personale assume una dimensione particolare poiché, nel rispetto della fragilità psicologica del minore, si vuol evitare di causare delle dannose interruzioni ai processi di evoluzione della sua personalità. Per tale motivo, ad esempio, la custodia cautelare in carcere viene applicata esclusivamente nel caso in cui siano stati commessi delitti di estrema gravità e se sussistono gravi ed inderogabili esigenze istruttorie o gravi esigenze di tutela della collettività.

Più frequentemente, dunque, vengono applicate misure cautelari che limitano la libertà personale del minorenne in maniera lieve (si pensi ad esempio alle prescrizioni che possono essere impartite al minorenne relativamente alle attività di studio o di lavoro).

Differentemente dal processo ordinario, infine, nel processo minorile l’udienza preliminare può concludersi con la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Con tale provvedimento, il minore che ha commesso un reato che non rivesta un rilevante disvalore sociale viene prosciolto già nel corso dell’udienza preliminare. Si preferisce, infatti, evitare che subisca danni il processo educativo del minore innanzi alla tenuità ed all’occasionalità del fatto.

Gli organi giudicanti nel processo penale minorile sono il Tribunale per i minorenni, per il primo grado di giudizio, e la sezione della Corte d’Appello per i minorenni, per il secondo grado di giudizio.

Altri organi giurisdizionali sono: il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, il Procuratore generale presso la Corte d’Appello per i minorenni ed il Magistrato di sorveglianza per i minorenni.



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