Il diritto civile (Lat. Ius civile) è l'insieme di norme giuridiche che regolano i rapporti tra privati. È una branca del diritto privato assieme al diritto commerciale.
Il diritto civile comprende la materia dei contratti, delle obbligazioni, dei diritti reali, delle persone e della famiglia, delle successioni a causa di morte, della responsabilità civile
L'Avvocato Francesco Alosi si occupa in particolar modo delle problematiche inerenti il contratto di agenzia internazionale, disciplinato nell'ordinamento giuridico italiano dagli artt.1742 e seguenti del Codice Civile.
L'agente di commercio è certamente il più diffuso tra i vari tipi di intermediari esistenti : la sua attività consiste nella promozione e negoziazione di contratti in cambio di una provvigione da calcolarsi in percentuale sul valore economico di quanto trasmesso. L'attività di intermediazione può limitarsi alla mera trasmissione di ordini ricevuti dai potenziali clienti ed in questo caso il contratto di vendita si conclude se e quando il preponente accetta l'ordine ricevuto tramite l'agente o quando gli si attribuisce il potere di rappresentare il preponente, in tal caso quest' ultimo è vincolato dagli accordi presi dall' agente.
In molti ordinamenti, compreso quello italiano, il potere di rappresentanza sussiste solo se conferito espressamente, mentre nei paesi anglosassoni esso è implicito nell'agenzia, quindi nel redigere un contratto di agenzia internazionale è basilare chiarire se l' agente ha potere di rappresentanza o se il suo compito è limitato alla trasmissione di ordini che il preponente è libero di accettare o rifiutare.
L'agente di commercio svolge la propria attività in forma stabile ed autonoma, sotto il primo profilo si distingue dai procacciatori d'affari ed altri intermediari occasionali, mentre con il termine autonomia si intende la libertà di organizzare come meglio crede la propria attività commerciale assumendosene oneri e rischi tout court.
In altri ordinamenti, soggetti che secondo i nostri criteri verrebbero qualificati come autonomi, vengono considerati invece lavoratori subordinati: in Francia ai vendeurs, raprèsentants e placiers non si applica la legge sul rapporto di agenzia( legge 91-593 del 25 giugno 1991),ma gli articoli L7311-3 e seguenti del Codice del Lavoro francese ed in Belgio un contratto di agenzia stipulato con una persona fisica viene consideratorepresentant salarié, ovvero un dipendente assoggettato alla legislazione sul lavoro; pertanto è prassi stipulare contratti di agenzia solo con società che. per definizione. non possono essere lavoratori subordinati né sottoposti alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
Le legislazioni nazionali e la direttiva CEE
Nell’ Unione Europea è in corso una tendenza al progressivo ravvicinamento delle legislazioni nazionali, soprattutto in seguito alla direttiva CEE n. 86/653 del 18 dicembre 1986, relativa all'armonizzazione delle leggi nazionali sui contratti con agenti indipendenti, alla quale è stata data attuazione in tutti i paesi dell’Unione Europea. La direttiva, si noti bene, non è applicabile di per sé ai rapporti di agenzia: questi saranno regolati dalla legge nazionale applicabile nel caso di specie, ove tale legge nazionale non abbia recepito correttamente le prescrizioni della direttiva, non si tratterà di una problematica riguardante le parti del singolo contratto stipulato, ma di rapporti tra lo Stato in questione e l’Unione Europea. Nonostante il parziale ravvicinamento delle normative nazionali verificatosi in ambito comunitario in seguito alla direttiva, le differenze tra le varie legislazioni rimangono molto rilevanti. Ciò è dovuto da un lato al fatto che la direttiva non affronta una serie di problematiche (ad es. lo star del credere) e dall'altro agli ampi margini di flessibilità riconosciuti agli Stati membri, nonché al fatto che essa lascia comunque liberi i legislatori nazionali di introdurre o mantenere normative più favorevoli all'agente di commercio.
Poniamo ad esempio un contratto di agenzia internazionale che prevede lo star del credere a carico dell'agente, senza ulteriori precisazioni. Se si applica la legge italiana l'agente risponderà, per i casi di insolvenza dei clienti, solo per singoli affari individualmente determinati, per un ammontare non superiore alla provvigione spettante all’agente per quell’affare e soltanto dietro corrispettivo, se si applica la legge spagnola, l’agente risponderà senza limite, sempre che lo star del credere sia stato pattuito per iscritto e dietro pagamento di una provvigione aggiuntiva.
L'indennità di fine rapporto
Un punto che riveste particolare importanza, se non altro per i rilevanti oneri che tale aspetto comporta, è quello dell'indennità dovuta all'agente di commercio in caso di scioglimento del rapporto. La direttiva CEE impone agli Stati di riconoscere all'agente il diritto ad un’indennità in caso di cessazione del rapporto, consentendo loro di scegliere tra due diverse formule:
(1) un'indennità di clientela, limitata ad un massimo di un anno di provvigioni (sulla media degli ultimi cinque), dovuta se e nella misura in cui l'agente abbia sviluppato una clientela da cui il preponente possa trarre vantaggio, modellata sull'esempio tedesco (art. 17/2 della direttiva), oppure
(2) una riparazione del pregiudizio, senza limite massimo, fondata sul presupposto che l'agente, in seguito alla cessazione del contratto, perda guadagni che avrebbe potuto realizzare in caso di prosecuzione del rapporto, basata sull'esempio francese (art. 17/3 della direttiva).
Le due soluzioni, che la direttiva sembra considerare equivalenti, consentendo agli Stati di scegliere l'una o l'altra, presentano in realtà delle differenze di notevole peso.
Innanzitutto, la "formula" tedesca richiede un apporto di clientela di cui il preponente possa avvantaggiarsi,con la conseguenza che non spetterà alcuna indennità ove l'agente non abbia sviluppato la clientela, oppure quando il preponente non possa comunque trarne vantaggio, ad es. perché cessa di fabbricare i prodotti rappresentati dall'agente, mentre quella francese presuppone unicamente una perdita di guadagno. Inoltre, l'indennità "tedesca" prevede un limite massimo di un anno di provvigioni, che invece non è previsto per quella "francese".
Quasi tutti i paesi europei hanno optato per la soluzione "tedesca", tranne la Francia, l’Irlanda e la Slovacchia che hanno adottato il modello "francese"; Cipro, Estonia, Malta e Regno Unito hanno invece previsto ambedue le forme di indennità, lasciando alle parti la possibilità di scegliere tra le stesse.
Il Legislatore italiano ha scelto l'alternativa "tedesca", con la variante – rispetto al testo della direttiva – che la norma italiana sembra lasciare le parti libere di pattuire contrattualmente la misura dell'indennità, purché entro il limite massimo di un anno di provvigione, stabilito all'art. 1751, 3° comma. Codice Civile
Il testo riformato dell'art. 1751 Codice Civile ha comportato una svolta radicale rispetto al regime precedente in cui l'indennità di scioglimento era costituita da un accantonamento, effettuato annualmente presso l'Enasarco, pari ad una percentuale delle provvigioni percepite dall' agente nel corso del rapporto, più un'indennità c.d. suppletiva – sempre in percentuale delle provvigioni corrisposte – prevista dagli Accordi Economici Collettivi. Tale metodologia di calcolo,corrisponde sostanzialmente a quello in atto prima dell'introduzione del nuovo articolo 1751 C.C., porta ad una indennità di cessazione del rapporto inferiore a quella cui si giunge negli altri paesi comunitari, tendenzialmente vicini - per un agente che abbia operato bene - alla soglia massima dell'anno di provvigioni. Di recente una importante sentenza della Corte di Giustizia CE ha sostanzialmente dichiarato nulli tali Accordi, in quanto “… l’indennità di cessazione del rapporto [...] non può essere sostituita, in applicazione di un accordo collettivo, da un’indennità determinata secondo criteri diversi da quelli fissati da quest’ultima disposizione a meno che non sia provato che l’applicazione di tale accordo garantisce, in ogni caso, all’agente commerciale un’indennità pari o superiore a quella che risulterebbe dall’applicazione della detta disposizione.» ( Corte di Giustizia, 23 marzo 2006, causa C-465/04, Honyvem Informazioni commerciali srl VS Mariella De Zotti).
Tuttavia, successivamente a tale sentenza, la Cassazione italiana ha sancito e consolidato un principio giurisprudenziale secondo il quale l’ammontare dell’indennità previsto dagli Accordi Economici Collettivi (AEC) dovrebbe costituire un “minimo garantito”, da riconoscere all’agente in ogni caso. Inoltre, ove l’agente riesca a provare l’esistenza delle condizioni richieste dall’art. 1751, egli potrà ottenere una somma aggiuntiva, fino al massimo dell’anno di provvigioni previsto da tale norma
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